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Edilizia Residenziale Agevolata

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Consorzio di Coordinamento per l’assegnazione delle Aree

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C.F.: e P.I.: 11402371006

R.I. Roma n. 11402371006 – R.E.A. Roma n. 1300220

Tel 065073312 – Fax 065073720

 

Oggetto: Assegnazione aree a soggetti ammessi a finanziamento con  Delibere Giunta Regionale nn164,165,166 del 20/3/2009 ex Bando di Concorso  Delibera Giunta Regionale n.355 del 30/4/2004.

Le Società Cooperative Edilizie ed Imprese per un totale di circa 60 associati, pari a quasi 1.400 alloggi (oltre il 25% degli alloggi localizzati), sia per le Forze Armate e di Polizia che, per alloggi in locazione concordata con patto di futura vendita, ammesse ai finanziamenti di cui all’oggetto, aderenti al Consorzio in epigrafe, richiedono che Codeste amministrazioni, per la parte di loro competenza, provvedano con la massima urgenza all’approvazione degli schemi di convenzione allo scopo di poter dare materiale attuazione ai programmi edilizi con gli aventi diritto almeno per quei Piani di Zona già acquisiti dall’amministrazione Capitolina. L’approvazione dei 3 nuovi Schemi di Convenzione per la CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE e PER LA CESSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA’ DI AREE RICOMPRESE NEI PIANI DI ZONA COMPRESI NELLA MANOVRA DI CHIUSURA DEL II P.E.E.P., essendone stata ultimata la stesura e predisposta e sottoscritta la proposta di Deliberazione di Assemblea Capitolina, consentirebbe di avviare i programmi edilizi per la realizzazione di circa 10.000 nuovi alloggi. Ulteriori allungamenti dei tempi di realizzazione di quanto sopra richiesto, ci preoccupano, poichè potrebbero impedire l’esito dell’iniziativa promossa con la delibera 355/2004 indicata all’oggetto. Confidiamo in una posizione decisa e pragmatica e senza alcuna esitazione del Comune di Roma Capitale per addivenire alla stipula delle Convenzioni per le aree già assegnate, ovvero consentire l’accesso alla casa da parte dei soci aderenti.

L’edilizia economica e popolare, infatti, secondo l’opinione della migliore dottrina, ha tutte le caratteristiche del “pubblico servizio”,  trattandosi di un’attività diretta alla soddisfazione di un interesse generale, ossia assicurare l’accesso all’abitazione (in locazione o in proprietà) alle categorie sociali più svantaggiate. Lo scopo generale dei nostri aderenti è quello di pervenire all’acquisizione delle aree fabbricabili nonchè alla erogazione dei contributi finanziari da parte della Regione Lazio, oltre alle agevolazioni di legge.

Essendo trascorso troppo tempo dalla data della Delibera Regionale n. 355/2004, l’interesse generale non può essere subordinato o condizionato da strumentali interessi di altri. I Piani di Zona di cui alla Legge 167, favorisce l’acquisizione di aree edificabili per realizzare a prezzi agevolati alloggi economici e popolari da assegnare a soggetti con determinati requisiti prescritti. Le aree dei Piani di Zona, sono normalmente espropriate ai sensi dell’art. 35 della Legge 865/71, sono concesse in diritto di superficie oppure cedute in proprietà, a cooperative edilizie o imprese di costruzione, con requisiti di legge e dietro pagamento del corrispettivo in piena autonomia dai Comuni che inoltre attivano i criteri di assegnazione a titolo oneroso come fissato nelle convenzioni art. 35 della Legge 865/1971. Le convenzioni seguono il principio economico del “perfetto pareggio”, cioè le entrate derivanti dalle cessioni di aree devono corrispondere alle uscite erogate per la loro acquisizione dai Comuni. Oltre a quanto sopra si deve considerare che gli alloggi edificati nel P.d.Z. devono essere ceduti agli assegnatari ad un Prezzo Massimo di Cessione fissato dal Comune, in funzione al costo pagato per le aree, al corrispettivo delle OO.UU. e dal costo di costruzione. Tale procedura, così articolata, è uguale per tutti gli operatori. Questa considerazione è d’obbligo alla luce delle finalità sociali fissate dalle leggi che regolano l’edilizia economica e popolare. Auspichiamo il superamento da parte di codesta amministrazione Comunale di qualsiasi esitazione o riserva tecnica e procedere con sollecitudine all’approvazione degli Schemi di Convenzione ed alla stipula delle Convenzioni con gli operatori e agli altri adempimenti necessari anche in pendenza urgente della scadenza delle proroghe regionali, e in un quadro difficile dal punto di vista economico, occupazionale e di fabbisogno di alloggi con caratteristiche sociali.

Forse giova ricordare che la Delibera del Bando di Concorso Regionale risale al 30 aprile 2004, che le approvazioni delle graduatorie dei soggetti ammessi al finanziamento al 20 marzo 2009 e che gli aspiranti assegnatari (nella fattispecie le cooperative aderenti al Consorzio di Coordinamento per l’assegnazione delle Aree) hanno compagini sociali che hanno finalizzato per lunghi anni le proprie energie economiche (e non solo) a questa iniziativa. Non può dunque essere considerato nel novero delle ipotesi che possano lasciare indifferenti e senza un’adeguata richiesta risarcitoria la perenzione dei finanziamenti e la cassazione dell’iniziativa del Bando Regionale. Detti finanziamenti dovrebbero essere iscritti in apposito capitolo di bilancio senza scadenza, in quanto non dipende assolutamente dagli operatori finanziati l’operatività del programma edilizio, ma dai Comuni. Ove ciò avvenisse (e noi siamo tuttora convinti che si stia lavorando perché non avvenga) saremmo costretti a individuare le cause nelle lunghe inerzie di questi anni, e ultimamente nel procrastinare decisioni di atti per noi dovuti, anche in pendenza di Ricorsi che sono palesemente strumentali a disegni estranei agli intendimenti sociali dell’edilizia economica e popolare. Infine, chiediamo al Presidente Nicola Zingaretti e all’Assessore Fabio Refrigeri della Regione Lazio di tenere in debita considerazione quanto da noi asserito in questa lettera, alla luce della imminente scadenza dei finanziamenti.

Roma, 24 giugno 2014

Consorzio di Coordinamento

per l’assegnazione delle Aree

F.to Il Presidente

(Roberto Vecchi)

 

 

 

              

1. Coordinamento

2. Beneficiari

 

3. Delibera Consiglio Regionale del Lazio art.38

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